Frequently Asked Questions

Come comportarsi per la somministrazione di medicine in orario scolastico.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica. La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione?
Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Linee Guida che sono state emanate dal MIME e dal Ministero della Salute per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico. Le dette Raccomandazioni, come all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata. La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’ASL territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
i servizi sanitari (i medici di base e le ASL competenti territorialmente);
gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativadell’alunno).

L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui: individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci; autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Il dirigente scolastico, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso. Si può quindi affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo: ... verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Qualora [...] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria ... Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

Come comportarsi in caso di visite ispettive per la verifica dei requisiti della parità

Nel caso di visita ispettiva MIUR presso la scuola per verifica e accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica (come previsto dalla legge n. 62/2000, dal D.M. n. 267/2007 e dal D.M. n. 83/2008), l'ispettore richiederà di verificare la seguente documentazione:

a. Provvedimento di riconoscimento della parità.
b. Atto costitutivo e statuto dell’ente gestore, documentazione del legale rappresentante.
c. Bilancio dell’istituzione scolastica e relativa relazione.
d. Documentazione attestante la conformità dei locali alle norme vigenti (cfr CR91/15-4-2004)
e. Piano dell’Of erta Formativa e Progetto Educativo d’Istituto. Regolamento Interno.
f. Elenco degli alunni iscritti, con dati anagrafici (nome, data di nascita, residenza) e classe.
g. Fascicoli degli alunni e documentazione comprovante l’idoneità alla classe frequentata.
h. Elenco dei docenti, con l’indicazione del titolo di studio e di abilitazione, della tipologia di contratto di lavoro (tempo determinato o indeterminato) e del contratto collettivo nazionale cui si conforma.
i. Fascicoli dei docenti e documentazione relativa al titolo di studio, all’abilitazione posseduta e al contratto di lavoro in essere.
j. Verbali degli organi collegiali.
k. Registri attestanti l’attività didattica ed amministrativa.
Potrebbe inoltre valutare sul momento l’opportunità di chiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della verifica.

A chi devono essere intestate le ricevute di pagamento delle rette

Le ricevute che le Scuole emettono NON hanno valenza fiscale. Nel senso che le “ricevute fiscali” sono quelle imposte dalla legge sull’IVA (art. 38). Ma, non ci appartengono. Le ricevute che le nostre scuole emettono sono cosiddette “ricevute libere”. Nel senso che possono essere emesse sia con riferimento al “bambino”, sia con riferimento al pagante che, normalmente, è il genitore..
Questa richiesta è stata effettuata per rispondere ad una esigenza di “dichiarazione precompilata”, e, sicuramente, si presenterà il prossimo anno anche per le scuole dell'infanzia. Per ora l’OBBLIGO è stato rivolto solamente per i NIDI. Però ha imposto un modo di agire tale per cui i Nidi emettono le ricevute con il nominativo del bambino in quanto permette la “quadratura” dei conti. Pertanto:

La ricevuta può essere emessa con il nominativo del bambino e, se la spesa è stata sostenuta da uno dei genitori, è opportuno, per rispondere ad una esigenza di natura civilistica di tracciabilità, inserire il nominativo del genitore;
Oppure la ricevuta potrà essere intestata direttamente al genitore che ha sostenuto la spesa.
ATTENZIONE: nel caso in cui ci siano genitori che chiedono di alternare il destinatario della ricevuta: 6 mesi il padre e sei mesi la madre, credendo che così facendo possano aumentare la quota della detrazione, la detrazione è in misura fissa.
Le regole per la detrazione, ai fini fiscali, sono le seguenti:
la scuola rilascia la dichiarazione intestata al bambino e in questo caso, se il bambino è a carico di entrambi i genitori, la detrazione viene divisa al 50%.
Se, invece sulla ricevuta viene indicato, oltre il nominativo del bambino anche quello del genitore che ha sostenuto la spesa, costui detrarrà, per intero, la spesa.

In che misura si paga il canone RAI

Si precisa che l’utilizzo delle radio o televisioni deve essere solo a scopo esclusivamente didattico. Le scuole non statali, precisa la Rai, sono soggette al pagamento di una tassa annuale. Gli importi attualmente in vigore sono i seguenti:
0,70 euro per la detenzione di apparecchi radio;
4,13 euro per la detenzione di apparecchi televisivi
Nel caso di accorpamenti o cessioni di apparecchi, chiusura scuole, è necessario richiedere l’annullamento della licenza e comunicare la destinazione dell’apparecchio.

Quali sono i titoli per insegnare nella scuola dell’infanzia

Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 bis della legge 10 marzo 2000 n° 62 e successive modifiche art. 1 comma 8 del decreto legge n° 147 del 2007 , convertito con modificazione dalla legge n° 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'art. 334 del decreto legislativo n° 297 del 1994. La legge n.62/2000 all’art.1, comma 5, lettera g), prescrive, fra i requisiti posti per il riconoscimento della

parità scolastica, che il “personale docente sia fornito di abilitazione”; condizione questa che presuppone, ovviamente, il possesso di uno dei titoli di accesso per l’insegnamento. Nel caso della scuola dell’infanzia paritaria, il titolo di studio idonei per il personale docente sono:
1) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell’Infanzia, questo è l'unico titolo che al presente ha valore di abilitazione per la scuola dell'infanzia (art. 6 legge 169/08);

2) Diploma Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l’a.s. 2001/02, in quanto l’Istituto Magistrale è stato soppresso dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997, è da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante;

3) Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili ̧ rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell’Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;

4) Diploma di Maturità Magistrale purché conseguito entro l’a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all’insegnamento nella scuola primaria;

5) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell’Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro il termine di cui sopra.

ATTENZIONE: non sono titoli validi per l’insegnamento in questo settore dell’istruzione titoli che, pur sembrando pertinenti ai compiti delle insegnanti di scuola dell’infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione. Ad es., non costituiscono valido titolo di studio per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia: il diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS); il diploma di maturità di “Tecnico dei servizi sociali” (rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari); il diploma di “Vigilatrice d’infanzia”; la laurea in Pedagogia; la laurea in Scienze dell’Educazione; la laurea in Scienze della Formazione – Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia; la laurea in di “Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza”.

RICORDARE CHE da maggio 2014 il datore di lavoro deve richiedere il DLgs 39/2014 - certificato penale antipedofilia per il lavoro in asilo nido, scuole dell’infanzia, sez. primavera.